Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 25 Art. 3
1. Le spese per lo svolgimento delle attivita' e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all' art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
Nota all'art. 3, comma 1: - Per il testo dell' art. 8 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota alle premesse.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 25 Art. 8