Decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n. 33 Art. 49Indennita' per doppi e tripli turni di lavoro
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione II Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24 non producono effetti sull'indennita' di turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 , come modificati dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 .
2. Le misure delle indennita' di cui al comma 1, nei valori espressi in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 , sono aumentate del 60 per cento.
Nota all'art. 49: - Il testo dell' art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 91 , e' il seguente: Art. 12 (Adeguamento indennita' di turno). - Allo scopo di estendere il ricorso a piu' turni di lavoro nelle unita' produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennita' di doppio e triplo turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 , viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.