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Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 31 · Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 319 — Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 31 Art. 13Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

In KraftAmtlicher Text

1. Il fondo di incentivazione di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalita' di cui all'art. 14, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' costituito presso ciascuna universita' o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che e' alimentato:

a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennita' di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24 , 25 , 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989;

b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1 gennaio 1988, di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , incrementato, a decorrere dal 1 luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari.

3. Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza.

4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.

5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1997, n. 567 , di altre indennita' di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell' art. 28 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 : "Art. 28 (Fondo di incentivazione). - 1. In attuazione dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , in ciascuna universita' o istituzione universitaria e' costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attivita' di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna universita' nonche', dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata. 3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti. 4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi. 5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 6. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato, nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto. 7. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici. 8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' degli atenei". Si trascrive il testo dell' art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , richiamato dall'art. 28 sopracitato: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 19834, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". - Si trascrive il testo degli articoli 23 , 24 , 25 , 26 e 27 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 : "Art. 23 (Indennita' di incentivazione e funzionalita'). - 1. E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure: Livelli 1987 1988 - - - 1 .......................... 240.000 450.000 2 .......................... 300.000 525.000 3 .......................... 360.000 600.000 4 .......................... 420.000 670.000 5 .......................... 480.000 750.000 6 .......................... 660.000 950.000 7 .......................... 840.000 1.200.000 8 .......................... 1.080.000 1.500.000 3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonche' agli incaricati esterni, l'indennita' di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987. Art. 24 (Indennita' di turno). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi. Art. 25 (Indennita' di servizio meccanografico). - 1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al personale che sia adibire, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza. Art. 26 (Indennita' di maneggio valori). - 1. Dal 1 novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennita' mensile di lire ventiquattromila. Art. 27 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a lire millecinquecento. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario".