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Decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1990, n. 14 · Decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1990, n. 147 — Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato

Decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1990, n. 14 Art. 13Congedo ordinario

In KraftAmtlicher Text

1. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.

2. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.

4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri): "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".