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Decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1990, n. 70 · Decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1990, n. 70 — Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie

Decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1990, n. 70 Art. 2

Capo I ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482 .

Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 6 della legge n. 29/1979 , recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, e' il seguente: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50%, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2". - La legge n. 482/1988 reca norme per la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.