Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 15Cause di incompatibilita'
1. E' causa di incompatibilita' con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, di direttore generale:
a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;
b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attivita' che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilita' sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei comitati consultivi di cui all'art. 17.
3. Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate del presente statuto e sempreche' l'incaricato non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli. E' fatta salva l'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
4. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio dei revisori, del direttore generale. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'.
Nota all'art. 15: Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e' il seguente: "Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo. Art. 8. - Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina proposta o designazione: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 7; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli atti compiuti".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 8