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Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 5 · Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 574 — ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 5 Art. 21

Capo IV RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI E CON GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

In KraftAmtlicher Text

((

1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

))