Decreto del presidente della repubblica 17 febbraio 1988, n. Art. 21
1. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato, deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso, necessario allo svolgimento dell'attivita' prevista dal presente regolamento.