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Decreto del presidente della repubblica 4 febbraio 1988, n. · Decreto del presidente della repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 — Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto del presidente della repubblica 4 febbraio 1988, n. Art. 21

Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

2. Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

Note all'art. 21: - Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 4. - Per il testo del comma 2 dell'art. 19 del medesimo testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'intero art. 94 del ripetuto testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 107 dello stesso testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 16 del piu' volte richiamato testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 1.