Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 1
1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, e' delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.