Decreto del presidente della repubblica 28 settembre 1987, n Art. 21Retribuzione individuale di anzianita'
Capo V TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 . Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 .
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
Nota all'art. 21, commi 1 e 2: Si trascrivono gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , i cui estremi sono riportati in nota all'art. 20, comma 2: "Art. 2. - A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali: prima qualifica funzionale . . . . . . . L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale . . . . . . " 3.600.000 terza qualifica funzionale . . . . . . . " 3.900.000 quarta qualifica funzionale . . . . . . . " 4.500.000 quinta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.100.000 sesta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.700.000 settima qualifica funzionale . . . . . . " 6.400.000 ottava qualifica funzionale . . . . . . . " 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno, e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure: Livelli Classi Scatti 1 L. 192.000 L. 120.900 2 " 216.000 " 133.200 3 " 252.000 " 147.900 4 " 272.000 " 166.900 5 " 305.280 " 188.556 6 " 345.600 " 211.620 7 " 403.200 " 240.640 8 " 475.200 " 287.540 La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente e' effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e termporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 . Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime. Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, e' attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica". "Art. 3. - A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale paramedico di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , compreso quello assunto dopo il 1 febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di L. 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno di L. 225.790. In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica e' attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale".