Decreto del presidente della repubblica 17 settembre 1987, n Art. 21
Titolo II COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)
1. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente articolo: "Art. 26 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro".