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Decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1987, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1987, n. 306 — Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente

Decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1987, n. 3 Art. 13Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari

Capo IV SERVIZI

In KraftAmtlicher Text

1. Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all' art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , del comitato scientifico di cui all'art. 11 della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo teste' richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.

2. Il servizio provvede altresi', avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea, ai sensi dell' art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

3. Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.

Note all'art. 13, comma 1: - Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 349/1986 , gia' citata, e' il seguente: "Art. 12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante designato da ogni regione: per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia; c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su teme presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13; d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. 2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, puo' invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente. 4. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalita' stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 3. 6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. 7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.". - Il testo vigente dell' art. 11 della legge n. 349/1986 , gia' citata, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e' il Comitato scientifico. 2. Il Comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed e' composto: a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita', dell'istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare degli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione; c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali; d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni. 4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. 7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su superfici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.". Nota all'art. 13, comma 2: Per il testo dell' art. 2, comma 20, della legge n. 349/1986 , gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a).