Decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1987, n. 2 Art. 21Valutazione dei titoli
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.