Decreto del presidente della repubblica 4 ottobre 1986, n. 1 Art. 21
Gli articoli da 744 a 746, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che muta denominazione in "cardiochirurgia", sono soppressi.
Gli articoli da 744 a 746, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che muta denominazione in "cardiochirurgia", sono soppressi.