Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1986, n. 4 Art. 2
1. L'avvocatura dello Stato di Campobasso entra in funzione per gli effetti di cui all' art. 25 del codice di procedura civile e al capo II del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrera' in funzione la corte di appello di Campobasso, che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' art. 4 della legge 7 maggio 1986, n. 151 .
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1986, n. 4 Art. 25
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1986, n. 4 Art. 4