Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1986, n. 15 Art. 21Compiti del collegio dei revisori
Titolo I ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
1. Il collegio dei revisori:
a) effettua il riscontro della gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;
d) effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , il controllo sulle gestioni relative alle attivita' di gioco;
f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.
2. I revisori hanno facolta' di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva.
3. Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al collegio dei revisori.
Nota all'art. 21: Per il testo dell' art. 8 della legge n. 1379/1951 , vedi nella nota precedente.