Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. Art. 4Regimi di lavoro a tempo parziale
Capo II Occupazione
1. Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sara' prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali e' ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sara' esaminata altresi' la possibilita' di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilita'.
2. Negli accordi di comparto sara' riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.