Decreto del presidente della repubblica 8 ottobre 1973, n. 9 Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188 , citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi a compiersi e' stabilito in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le opere, gia' iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.