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Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n · Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605 — Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n Art. 13Sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. E' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:

a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;

b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;

c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ((e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma)) .

d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;

e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;

f) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11;

g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8.

2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.