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Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n · Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 579 — Regolamento relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054

Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n Art. 2Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti

In KraftAmtlicher Text

La meta' dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili. In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'art. 1. Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.