Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 1973, n. 10 Art. 2
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1972, dal pagamento sia del contributo integrativo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara sia del contributo base ed a percentuale di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all' art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 1973, n. 10 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 1973, n. 10 Art. 29