Decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1973, n. 2 Art. 21Segretario - generale
TITOLO V SEGRETERIA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente dell'amministrazione del personale. In caso di mancanza o di impedimento, il segretario generale e' supplito nella direzione dell'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva o, in mancanza di questo, da un impiegato della carriera di concetto designato dal presidente.