Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 52
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 .
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 111