Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 25
TITOLO II FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI
La facolta' della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, e' esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessita' dell'economia regionale.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 85