Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 23
TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO
La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto e applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attivita' si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse localita', quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 61