Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 10
TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO
Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa e' assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.