Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 13
Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.