Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 3 Art. 2
Disposto il rimborso, l'intendenza di finanza, prima di inoltrare l'ordinativo alla competente ragioneria provinciale dello Stato, annota in apposita rubrica alfabetica il nome della ditta intestataria delle bollette e beneficiaria del rimborso, il numero e la data di registrazione delle bollette medesime apposti dall'ufficio doganale emittente, nonche' la somma della quale viene disposto il rimborso, ripartita fra diritto per i servizi amministrativi, quota di imposta generale sull'entrata e quota di imposta di conguaglio. A tal fine presso ciascuna intendenza sono istituite separate rubriche alfabetiche per ciascuna dogana o sezione doganale avente sede nella provincia e per ciascuno degli esercizi finanziari di emissione delle bollette ammesse al rimborso (1968, 1969, 1970 e 1971).