Decreto del presidente della repubblica 27 dicembre 1972, n. Art. 2
A decorrere dal 1 novembre 1971 fino al 31 agosto 1973, all'importazione di vini di uve fresche della voce di tariffa numero ex 22.05, originari dell'Algeria e in provenienza dallo stesso Paese, si applicano dazi pari al sessanta per cento di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.