Decreto del presidente della repubblica 12 dicembre 1972, n. Art. 21Compiti della commissione
CAPO III NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI
Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, inoltre, la commissione decide sulla validita' e idoneita' della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli avanzate in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 23 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneita' di cui al precedente art. 19 i richiedenti che vi siano stati ammessi. La commissione esprime, altresi', su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi dei medici autorizzati.