Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 21Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
TITOLO IV EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA; OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'.
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
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- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 21-bis
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 34
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 74
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 28
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 38
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 23