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Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. · Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 — Disciplina dell'imposta di registro

Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 21Enunciazione di atti non registrati

TITOLO TERZO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

In KraftAmtlicher Text

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell' ((atto che contiene le enunciazioni)) . Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.