Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 21Enunciazione di atti non registrati
TITOLO TERZO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell' ((atto che contiene le enunciazioni)) . Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 21-bis
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 34
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 74
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 28
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 38
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. Art. 23