Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1972, n Art. 12
Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti e di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.