Decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1972, n. 5 Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciutala particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 81. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: Istituto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Art. 82, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Chirurgia di pronto soccorso" muta denominazione in quella di "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1972, n. 5 Art. 81
- Decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1972, n. 5 Art. 82