Decreto del presidente della repubblica 23 giugno 1972, n. 6 Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1972, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per il personale di volo, in atto al 31 dicembre 1971, e' aumentato: a) del 19,6 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 agosto 1965 e il 30 giugno 1966; b) del 17,2 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1966 e il 30 giugno 1967; c) del 14,9 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1967 e il 30 giugno 1968; d) del 13,4 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1968 e il 30 giugno 1969; e) del 10,3 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1969 e il 30 giugno 1970; f) del 5,0 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1970 e il 30 giugno 1971. Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilita', si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.