Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 2
Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonche' le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, a giudizio del Governo della Repubblica, non sono piu' utili alla integrazione della rete primaria nazionale, possono essere trasferite, con legge dello Stato, alla regione nel cui territorio si svolgono.