Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 13
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 117