Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 2
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolta dagli enti locali. Le Regioni trasmettono al Commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.