Decreto del presidente della repubblica 31 dicembre 1971, n. Art. 21
Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui all'art. 204 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , con il solo spostamento della data di risoluzione dei contratti medesimi dal 1 gennaio 1966 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 31 dicembre 1971, n. Art. 204