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Decreto del presidente della repubblica 23 ottobre 1971, n. · Decreto del presidente della repubblica 23 ottobre 1971, n. 895 — Norme di esecuzione dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio

Decreto del presidente della repubblica 23 ottobre 1971, n. Art. 21

TITOLO IV OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

In KraftAmtlicher Text

L'ufficio provinciale di censimento determina d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, su proposta degli uffici comunali di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle sezioni di censimento. I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso dei requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra i dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, purche' in possesso dei requisiti anzidetti. I rilevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneita' ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneita' viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalita' di rilevazione, impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento con l'assistenza dell'ispettore provinciale. Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneita' di cui al comma precedente. Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso comprensivo di qualsiasi rimborso spese, secondo le norme indicate dall'Istituto centrale di statistica.