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IT · Decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971, n. 28

Decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971, n. 283 — Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione

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Inhalt

  1. Art. 1 Ruoli e dotazioni organiche
  2. TITOLO I AMMINISTRAZIONE CENTRALE E AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA
  3. Art. 2 Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato
  4. Art. 3 Conferimento di posti di ispettore generale
  5. Art. 4 Carriera degli ispettori centrali
  6. Art. 5 Conferimento dei posti di ispettore centrale per la istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichita' e belle arti e per l'educazione fisica e sportiva
  7. Art. 6
  8. Art. 7 Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica
  9. Art. 8 Ruolo della carriera direttiva degli statistici
  10. Art. 9 Inquadramento degli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria
  11. Art. 10 Ragionieri
  12. Art. 11 Personale addetto ai servizi di meccanografia
  13. TITOLO II SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI
  14. Art. 12 Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere di arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti
  15. Art. 13 Specializzazioni. Conferimento dei posti
  16. TITOLO III SOPRINTENDENZE AI BENI LIBRARI E BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO.
  17. Art. 14
  18. Art. 15
  19. Art. 16 Conferimento dei posti di addetto di laboratorio
  20. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
  21. Art. 17 Divieto di comandi e di distacchi
  22. Art. 18 Passaggi da altre Amministrazioni dello Stato mediante concorsi per titoli
  23. Art. 19 Concorsi
  24. Art. 20 Soppressione dei posti temporanei e soprannumerari
  25. Art. 21 Dotazioni organiche per i singoli uffici
  26. Art. 22 Personale dei soppressi ruoli separati
  27. Art. 23 Personale in servizio presso centri di restauro
  28. Art. 24 Qualifica "ad personam"
  29. Art. 25
  30. Art. 26