Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1969, n. Art. 13
L' art. 2452 del codice civile e' sostituito dal seguente: Art. 2452. - Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450-bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310. I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni. Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicita' della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1969, n. Art. 2278
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1969, n. Art. 2450
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1969, n. Art. 2452