Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1969, n. 4 Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica". Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV. Art. 21. - La facolta' di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili. Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1969, n. 4 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1969, n. 4 Art. 20
- Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1969, n. 4 Art. 21