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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 — Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 Art. 2Requisiti generali

Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

In KraftAmtlicher Text

Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge; c) buona condotta morale e civile; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.