Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 Art. 2Requisiti generali
Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge; c) buona condotta morale e civile; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.