Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 Art. 13Utilizzazione della graduatoria
Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
La graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi. Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.