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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 — Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 13 Art. 113Prove d'esame e ripartizione del punteggio per il concorso a coadiutore tecnico

CAPO IV CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO

In KraftAmtlicher Text

Le prove d'esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di coadiutore tecnico, sono le seguenti: prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso; prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito; seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: prova scritta: punti 20; prima prova pratica: punti 10; seconda prova pratica: punti 10. I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue: 1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; 3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.