Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 12 Art. 4
Apposita convenzione tra l'ente ospedaliero e l'universita', secondo uno schema tipo da approvarsi dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce: a) il personale che l'ente ospedaliero deve fornire alle unita' universitarie ai fini dell'assistenza; b) il materiale inerente il funzionamento delle unita' universitarie; c) la ripartizione tra le due amministrazioni delle spese relative alla assistenza e ai fini didattico-scientifici e delle spese concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali relativi e delle apparecchiature; d) le indennita' che ciascuna amministrazione deve corrispondere all'altra per l'uso dei locali; e) i presidi diagnostici e terapeutici, lo strumentario chirurgico ed ogni altro materiale che l'ente ospedaliero deve fornire all'universita' ai fini di una piu' efficiente assistenza ospedaliera; f) le percentuali di retta giornaliera dei degenti negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura che l'amministrazione ospedaliera deve corrispondere a quella universitaria sia per l'ammortamento il rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature, sia per le spese di gestione dei centri di medicina sociale, sia per gli stipendi ed indennita' del personale medico; g) il carico della spesa del servizio di guardia interna negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura alla amministrazione ospedaliera.