Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 12 Art. 2
Le norme sulla costituzione e sul funzionamento del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale ai cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , si applicano a tutti gli enti ospedalieri i quali gestiscano, per la parte assistenziale di ricovero e cura, istituti o cliniche universitarie sotto il rapporto della convenzione o della clinicizzazione totale o parziale. I direttori di istituti o cliniche universitarie o comunque i professori di ruolo responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, considerati primari ospedalieri agli effetti ed in relazione alle attivita' assistenziali, sono membri di diritto del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale. Gli aiuti e gli assistenti delle stesse unita', divisioni e servizi, sono eletti, nel numero previsto dalla legge, dalle rispettive assemblee.