Decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1968, n. 7 Art. 21
Titolo III Delle prestazioni
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 19 e 20: a) il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi. Quando il superstite sia il marito il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro; b) i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente e rappresentante al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti a carico dell'agente e rappresentante al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anno qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; c) i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente e rappresentante risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente e rappresentante fu affidato; d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente e rappresentante risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente e rappresentante se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo. Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 15. Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente e rappresentante abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni o, se in eta' inferiore, qualora ii matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di eta' tra i due coniugi sia maggiore di venti anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento: 1) il coniuge che passi a nuove nozze; 2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilita'; 3) i figli e le figlie al compimento del 180 anno di eta', ovvero al compimento del 210 anno di eta', qualora frequentino una scuola media professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta', qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; 4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 180 anno di eta'.